PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla disciplina in materia di sportello unico per le attività produttive).

      1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», prevedendo che:

          a) i comuni che non hanno ancora realizzato lo sportello unico di cui all'articolo 3 del regolamento vi provvedano avvalendosi dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni;

          b) sia ridotto da trenta a dieci giorni il termine, previsto dall'articolo 6, comma 3, del regolamento, entro il quale il citato sportello unico può richiedere l'integrazione degli atti e dei documenti che corredano la domanda di autorizzazione all'insediamento di attività produttive;

          c) l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento, debba essere convocata entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al medesimo articolo 6, avviata entro venti giorni dalla convocazione e conclusa entro trenta giorni dal suo avvio;

          d) sia soppresso l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del regolamento e, al comma 8 del medesimo articolo 6, si stabilisca che il termine per la conclusione del procedimento sia fissato in sessanta giorni dalla presentazione della domanda

 

Pag. 5

limitatamente alle ipotesi in cui è necessaria la concessione edilizia.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

      1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici».